diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1231 del 18/04/1969 (Rv. 339849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DELLA RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTO - PARITA DI LAVORO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DELLA RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTO - PARITA DI LAVORO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La parita di lavoro cui, ai sensi dell'art.37 della Costituzione, e condizionata l'eguaglianza della retribuzione spettante ai lavoratori di sesso diverso, non deve intendersi come parita di rendimento, ma come parita di mansioni lavorative affidate ai prestatori d'opera uomini e Donne. Ai fini dell'applicazione di detta norma e necessario accertare se nell'azienda del datore di lavoro il personale maschile e femminile sia effettivamente preposto allo svolgimento di identiche incombenze e se alle diversita di salario prevista dal contratto collettivo per i dipendenti di sesso diverso corrisponda o meno una diversita di mansioni. (V.3675-68, massima n.336970 2538-68, massima n.334987).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)