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Sez. 2, Sentenza n. 2163 del 26/06/1972 (Rv. 359414 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PARITA DI LAVORO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359414-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PARITA DI LAVORO - NOZIONE.*

La 'parita di lavorò, prevista dall'art 37 della Costituzione, per il riconoscimento alla donna lavoratrice del diritto alle 'stesse retribuzioni che spettano al lavoratorè, non si riferisce ad una eguaglianza di 'rendimentò, ma deve essere intesa nel senso che la eguaglianza della qualifica e delle mansioni, nella cui attribuzione puo ben avere incidenza la diversa attitudine lavorativa, importa una parita di trattamento retributivo tra uomini e Donne. (V 1412'70, mass n 347200; 937'70, mass n 346379) (V 1231'69, mass n 339849; 3675'68, mass n 336970).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)