Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 19/07/2006 (Rv. 592080 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Vincite di giochi o scommesse - Ricavi del gioco d'azzardo - Assoggettabilità a tassazione - Natura illecita dell'attività - Art. 14, comma quarto, della legge n. 537 del 1993 - Norma interpretativa - Efficacia retroattiva.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, costituiscono reddito imponibile i ricavi del gioco d'azzardo, i quali sono riconducibili alla categoria delle vincite dei giochi e delle scommesse prevista dall'art. 81, lettera d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e devono quindi considerarsi assoggettati a tassazione ai sensi del successivo art. 83, anche in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, comma quarto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale, nella parte in cui stabilisce che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi ricompresi, ove classificabili in tali categorie, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (se non già sottoposti a sequestro o confisca penale), costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)