Sez. 5, Sentenza n. 1058 del 18/01/2008 (Rv. 601555 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 - Redditi derivanti da reato - Proventi destinati ad essere riversati a terzi a titolo di tangenti - Inclusione nella base imponibile - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
In tema di imposte sui redditi, l'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivati da atti o da fatti qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale - trova applicazione anche alle somme percepite da soggetti che si siano prestati, in base ad accordi precedentemente intercorsi, a riversare dette somme a terzi a titolo di "tangente", essendo del tutto irrilevante, quanto all'imponibilità di tale tipo di reddito, l'intenzione di non trattenerle nel proprio esclusivo interesse, bensì di trasmetterle a terzi in base ai suddetti accordi.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)