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Sez. 3, Sentenza n. 282 del 31/01/1967 (Rv. 326081 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - PER EFFETTO DI DOMANDA GIUDIZIARIA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO E PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1967-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326081-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - PER EFFETTO DI DOMANDA GIUDIZIARIA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO E PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - DIFFERENZE.*

L'effetto interruttivo della prescrizione proprio della domanda giudiziale si perpetua per tutta la durata del processo, sino al passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio. Ove, pero, il processo si estingua (nella specie, perche non riassunto, per la prosecuzione, nel termine perentorio di sei mesi dopo la cessazione della sospensione, disposta in attesa dell'esito di un procedimento penale) non puo piu parlarsi di perpetuazione di effetto interruttivo, ma soltanto di interruzione istantanea, perche, a norma del terzo comma dell'art.2945 codice civile il nuovo periodo della prescrizione comincia a decorrere dalla data della originaria domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)