Sez. U, Sentenza n. 2970 del 10/11/1973 (Rv. 366633 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO*
In seguito alla proposizione di una domanda giudiziale ed in pendenza del processo con essa instaurato, non si verificano ne trasformazione dell'interruzione della prescrizione ne sospensione ne aggiunta di un periodo di sospensione all'interruzione, bensi una interruzione permanente della prescrizione medesima, dal momento che la pendenza del processo determina il perpetuarsi degli effetti dell'interruzione propri della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il principio trova applicazione anche rispetto alla prescrizione relativa all'imposta di registro, giacche - dovendo ritenersi, in virtu del combinato disposto degli artt 247 e 248 delle Disposizioni transitorie del cod civ, prive di effetto le cause di sospensione della prescrizione diverse da quelle ammesse dal codice, ancorche contemplate da Disposizioni di leggi speciali - la norma contenuta nel secondo comma dell'art 140 della legge di registro deve essere intesa nel senso che, interrotta la prescrizione dell'Azione del contribuente o di quella della finanza mediante domanda giudiziale, la pendenza del giudizio non costituisce piu una causa di sospensione, ma solo un ostacolo all'inizio del decorso del nuovo termine prescrizionale. Consegue che l'effetto interruttivo della domanda giudiziale proposta dalla amministrazione creditrice dell'imposta si estende ai condebitori solidali del tributo a norma dell'art 1310, primo comma, cod civ, e permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. (V 1873/72, mass n 358915; 282/67, mass n 326081; 1961/65; 2635/64).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Cod. Civ. art. 1310 com. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)