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Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 03/10/1972 (Rv. 360519 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PERPETUAZIONE DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INEFFICACIA DEL PRINCIPIO DELLA PERPETUAZIONE - MANCATA ECCEZIONE DELL'ESTINZIONE DEL PRIMO GIUDIZIO NEL PROCESSO INSTAURATO EX NOVO - RILEVABILITA D'UFFICIO DEL CARATTERE ISTANTANEO DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360519-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PERPETUAZIONE DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INEFFICACIA DEL PRINCIPIO DELLA PERPETUAZIONE - MANCATA ECCEZIONE DELL'ESTINZIONE DEL PRIMO GIUDIZIO NEL PROCESSO INSTAURATO EX NOVO - RILEVABILITA D'UFFICIO DEL CARATTERE ISTANTANEO DELLA PRESCRIZIONE.*

L'effetto interruttivo della prescrizione proprio della domanda giudiziale si perpetua per tutta la durata del processo, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ove, pero, il processo si estingua, non e applicabile la regola della cosiddetta perpetuazione dell'effetto interruttivo, poiche la interruzione della prescrizione prodotta dalla domanda giudiziale ha in tal caso efficacia soltanto istantanea. Pertanto, qualora invece di riassumersi il procedimento estinto, si sia instaurato un nuovo ed autonomo processo, il giudice di questo puo rilevare il carattere istantaneo della interruzione, nonostante che la parte interessata non abbia eccepito l'Estinzione del primo giudizio, ma siasi limitata ad invocare l'intervenuta prescrizione. (V 282'67, mass n 326081; 2167'66, mass n 324236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)