Sez. L, Sentenza n. 7674 del 23/06/1992 (Rv. 477867 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di lavoro straordinario e all'indennità di lavoro intenso.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, fra i quali quello letterale ha carattere prioritario rispetto a quello - non applicabile agli atti unilaterali - previsto dal secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. (comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto), al quale è lecito ricorrere in caso d'insufficiente chiarezza del testo. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che l'indennità di lavoro straordinario di cui alla determinazione aziendale 1 novembre 1962 fosse stata attribuita, a compenso dello straordinario feriale, solo ai dipendenti del ruolo amministrativo-contabile e che l'indennità di lavoro intenso di cui alla delibera 6 febbraio 1975 non fosse un nuovo emolumento attribuito ai dipendenti di detto ruolo, rappresentando una diversa denominazione dell'indennità di straordinario forfettizzato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)