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Sez. L, Sentenza n. 8800 del 26/10/1994 (Rv. 488262 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Contrapposizione di un diverso risultato interpretativo - Irrilevanza - Fattispecie in tema di indennità di lavoro straordinario, oggetto di determinazione aziendale, in rapporto alla cosiddetta indennità di lavoro intenso.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488262-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la cui denuncia non può peraltro esaurirsi nella mera contrapposizione di un diverso risultato interpretativo. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, in particolare, che l'indennità di lavoro straordinario di cui alla determinazione aziendale 1 novembre 1962 fosse stata attribuita, a compenso dello straordinario feriale, solo ai dipendenti del ruolo amministrativo-contabile e che l'indennità di lavoro intenso del febbraio 1975 rappresentasse una diversa denominazione del precedente emolumento anziché un'indennità di nuova istituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)