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Sez. 4, Sentenza n. 34806 del 09/10/2025 Cc. (dep. 24/10/2025) Rv. 288743-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288743-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE

L'ordinanza con cui il giudice decide sulla dichiarazione di ricusazione del perito dev'essere emessa in esito all'instaurazione della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen. ed è ricorribile per cassazione in forza del disposto dell'art. 223, comma 5, cod. proc. pen., che prevede che si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice e che rinvia, quanto alle forme, all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., che rimanda, a sua volta, al citato art. 127 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che all'esigenza di speditezza del mezzo di prova si contrappone la prioritaria esigenza che questo sia validamente espletato da soggetto a tanto legittimato, previa delibazione al riguardo assunta nel contraddittorio delle parti).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)