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Sez. 4, Sentenza n. 18799 del 12/04/2016 Ud. (dep. 05/05/2016) Rv. 266809 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266809-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE

L'ordinanza con cui il giudice decide sulla ricusazione del perito non è appellabile, con le forme previste dall'art. 41 cod. proc. pen., ma ricorribile per cassazione (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma quinto, cod. proc. pen. all'osservanza delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili" rimanda all'art. 41 cod. proc. pen. e, attraverso quest'ultimo, alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)