Sez. 4, Sentenza n. 7287 del 18/11/2008 Ud. (dep. 19/02/2009) Rv. 242859 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Ordinanza del giudice sulla richiesta di ricusazione - Impugnazione - Modalità.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE
L'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio è condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione è invece espressamente previsto dalla legge processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)