Sez. 2, Sentenza n. 22199 del 29/10/2010 (Rv. 614833 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE | Cessione di azienda - Art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Cessione di azienda bancaria - Trasferimento di obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente - Sussistenza - Condizioni.
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In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 cod. civ., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità. Ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 54 com. 3, Legge 01/06/1940 num. 933 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)