Sez. 1, Sentenza n. 2464 del 10/02/2004 (Rv. 570009 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Cessione dell'intera azienda (o di un singolo ramo) - Debiti della cedente - Responsabilità della cessionaria - Art. 2560, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina ex artt. 54 e 55, r.d.l. n. 375 del 1936 - Responsabilità della cessionaria per i debiti della cedente non risultanti dai libri e dalla scritture contabili - Sussistenza - Clausola convenzionale di limitazione della responsabilità - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
Nel caso di cessione di un'azienda di credito perfezionatasi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, in virtù del combinato disposto degli artt. 54 e 55, r.d.l. n. 375 del 1936, (applicabile alle ipotesi di cessione di una, ovvero di più sedi e /o filiali, nonché di un'azienda in liquidazione, sia questa volontaria o coatta), in deroga alla disciplina generale stabilita dall'art. 2560, c.c., il cessionario è esclusivo responsabile delle obbligazioni contratte dalla cedente, anche se non risultanti dai libri e dalle scritture contabili - salva l'eventuale azione di rivalsa - e, poiché questa disciplina è strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della cedente, deve ritenersi nulla la clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 54, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 55, Legge 01/06/1940 num. 933 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 395 art. 90, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)