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Sez. L, Sentenza n. 5085 del 03/09/1980 (Rv. 408941 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DA ATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408941-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DA ATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE - NECESSITA.*

L'obbligazione del risarcimento del danno derivante da atto illecito, avente per contenuto la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente al momento della commissione del fatto, ha natura di debito di valore, per cui, nella sua liquidazione deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi nelle more fino alla liquidazione finale e che non puo ritenersi compensata dagli interessi legali, perche l'incidenza della svalutazione e notoriamente piu elevata del tasso degli interessi legali e perche decorrendo gli interessi su somme liquide, queste si determinano con riferimento al momento della decisione finale nel quale si verifica la conversione del debito di valore in debito di valuta. Rispetto a tale momento, il giudice deve basarsi su tutti gli elementi di valutazione dell'integrazione patrimoniale e, quindi, avendo tenuto conto di essi nella liquidazione, sulla somma cosi determinata decorrono, da quel momento, gli interessi, che, per la loro natura compensativa, vanno riconosciuti indipendentemente da una specifica domanda. (V 760/78, mass n 390097; (Conf 5411/77, mass n 389070, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)