Sez. 3, Sentenza n. 760 del 16/02/1978 (Rv. 390097 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - DETERMINAZIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - ASSORBIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - DETERMINAZIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - ASSORBIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione di risarcimento del danno derivante da fatto illecito e obbligazione di valore, non di valuta, e quindi, se tra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione di esso si sia verificata una diminuzione del potere di acquisto della moneta, il giudice deve tenerne conto, anche d'ufficio, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale. Tale rivalutazione non e assorbita dalla liquidazione degli interessi compensativi, i quali mirano unicamente a compensare il creditore del mancato godimento di una somma di danaro e decorrono dalla data del fatto illecito, salva la detrazione degli interessi a scalare, nel caso di risarcimento di danni futuri. (V 1875/76, mass n 380669; (V 1067/76, mass n 379735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)