Sez. U, Sentenza n. 743 del 25/01/1991 (Rv. 470648 - 01)
Tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (Diritti di confine - Dazi all'importazione ed all'esportazione - Diritti doganali). | In genere - Merce in transito con "carnet" TIR non pervenuta alla dogana di destinazione - Recupero di diritto doganali - Emissione di ingiunzione fiscale - Competenza della dogana di partenza - Limiti - Vizio di incompetenza - Deduzione con opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (Diritti di confine - Dazi all'importazione ed all'esportazione - Diritti doganali).
Per il recupero di diritti doganali, in relazione a merce in transito con "carnet" TIR che non risulti pervenuta alla dogana di destinazione, la competenza ad emettere ingiunzione fiscale spetta inderogabilmente alla dogana di partenza, ai sensi dell'art. 145 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e successive modificazioni (sempre che una diversa ripartizione di compiti non sia disposta dal Ministro nei casi e nei modi di cui all'art. 9 bis di detto T.U.). Tale regola di competenza ha carattere esterno ed è inerente ad atti che incidono su posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario, di modo che l'eventuale vizio d'incompetenza dell'ingiunzione fiscale è denunciabile dall'intimato con l'opposizione davanti a quel giudice, quale ragione d'illegittimità dell'ingiunzione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1517, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)