diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5546 del 12/11/1985 (Rv. 442748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE AVVIATO - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE AVVIATO - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE.*

Nel caso di mancata assunzione, da parte del datore di lavoro, del lavoratore avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, è impossibile il ricorso all'art. 2932 cod. civ., sull'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto in quanto detta legge non prevede la Costituzione autoritativa del rapporto, la cui nascita necessariamente richiede l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine alla qualifica ed alle mansioni da affidare al lavoratore - sicché l'inadempimento all'Obbligo di assunzione comporta soltanto l'Obbligo del datore di lavoro al risarcimento del danno. (V 5394/84, mass n 430309; (V 3425/80, mass n 407252; (V 1322/79, mass n 397590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)