Sez. L, Sentenza n. 3425 del 24/05/1980 (Rv. 407252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - INIZIATIVA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE SENZA RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA ALLA ASSUNZIONE - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - INIZIATIVA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE SENZA RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA ALLA ASSUNZIONE - INSUFFICIENZA.*
Il rapporto di lavoro subordinato con un invalido civile si costituisce non ex lege o per effetto di provvedimenti amministrativi, ma per contratto su richiesta delle aziende obbligate all'assunzione a norma del quarto comma dell'art 16 della legge 2 aprile 1968 n 482, con esclusione, quindi, di assegnazioni di ufficio. Pertanto, ove per un invalido sussista soltanto l'iniziativa del direttore dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ma non la richiesta dell'azienda obbligata all'assunzione, non puo ritenersi costituito il rapporto di lavoro subordinato. (V 3702/77, mass n 387357).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)