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Sez. L, Sentenza n. 1322 del 02/03/1979 (Rv. 397590 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE AUTORITATIVA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO ALL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART 2932 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397590-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE AUTORITATIVA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO ALL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART 2932 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, previsto dalla legge 2 aprile 1968 n 482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, e strutturato in modo da dare luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti con gli invalidi a lui indicati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e non gia alla Costituzione autoritativa dei rapporti. Esso, inoltre, lascia all'autonomia delle parti la Determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi di quei contratti sicche, non essendo nella legge sufficientemente specificato il contenuto dell'accordo che si deve stipulare, si rivela impossibile il ricorso all'art 2932 cod civ, sull'esecuzione specifica dello Obbligo di concludere un contratto, nel caso di inadempimento del datore di lavoro al suddetto Obbligo di assunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)