Sez. 1, Sentenza n. 17954 del 01/07/2008 (Rv. 604037 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Debito della banca conseguente a pagamento inefficace - Credito della banca nei confronti della massa - Compensazione - Disciplina.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
In materia fallimentare, è ammissibile la compensazione legale fra il debito che la banca ha verso la curatela, conseguente ad un pagamento inefficace perché avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ed il credito che la stessa vanta nei confronti della curatela, a fronte dell'accettazione da parte del curatore del pagamento di un credito del fallito, da questi ceduto alla banca in data anteriore al fallimento, pagamento ratificato ex art. 1188, secondo comma, cod. civ.; si tratta, infatti, in entrambi i casi di crediti e di debiti verso la massa, poiché la banca, attraverso detta ratifica, ha liberato l'originario debitore ed ha acquisito il corrispondente credito, appunto, nei confronti della massa fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188 com. 2, Cod. Civ. art. 1241, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)