Sez. 1, Sentenza n. 27518 del 19/11/2008 (Rv. 605668 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Revocatoria fallimentare - Debito di restituzione della banca conseguente a pagamento inefficace - Autonomo credito della banca insinuato al passivo - Compensazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
Il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che detto debito non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo (come nella specie le spese sostenute quale creditore nel processo esecutivo), perché la compensazione è consentita solo tra i debiti ed i crediti verso il fallito medesimo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)