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Sez. L, Sentenza n. 11809 del 21/11/1998 (Rv. 520947 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Azione per conseguire dall'INAIL la rendita conseguente - Termine triennale di prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520947-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE

Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente va individuato, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza non solo dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della normale conoscibilità da parte dell'assicurato sia della eziologia professionale della malattia che del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha fatto riferimento alla data di un certificato medico rilasciato all'assicurata con la specifica indicazione della patologia riscontrata e del suo nesso con l'attività lavorativa svolta, nonché del grado di invalidità causato, fissato nel 12%).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)