Sez. L, Sentenza n. 11364 del 02/11/1995 (Rv. 494488 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Azione per il conseguimento della rendita per infortunio o per malattia professionale - Decorrenza - Consapevolezza, da parte dell' assicurato, della esistenza della malattia e della sua incidenza sull' attitudine lavorativa - Rilevanza - Disconoscimento, da parte dell' I.N.A.I.L. nella fase amministrativa, della sussistenza della malattia o del suo carattere invalidante - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988, il termine di prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita da infortunio o per malattia professionale decorre dalla data dell'infortunio stesso o da quella della manifestazione della malattia, e cioè dal momento in cui questa emerga con segni o sintomi univoci tali da rendere l'assicurato edotto della sua esistenza e della correlativa incidenza sull'attitudine lavorativa in percentuale indennizzabile, ovvero, nell'ipotesi in cui la soglia dell'indennizzabilità sia stata raggiunta anteriormente alla manifestazione dell'infermità, dalla data del primo giorno di astensione dal lavoro a causa della stessa. Con riferimento alla prima ipotesi, la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della esistenza della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa di rendita - data dalla quale deve pertanto decorrere il termine prescrizionale -, a nulla rilevando il fatto che l'INAIL abbia nella fase amministrativa disconosciuto la sussistenza della suddetta malattia o del suo carattere invalidante, costituendo un onere per l'assicurato quello di proporre tempestiva azione giudiziaria a seguito della negativa decisione dell'istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)