Sez. 3, Sentenza n. 4265 del 22/11/2002 Ud. (dep. 30/01/2003) Rv. 223478 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Esposizione dei lavoratori a "rumori pericolosi" - Valutazione del rischio - Omissione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il titolare di un caseificio, in qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti da esposizione a "rumori pericolosi", in quanto la presenza di impianti rumorosi, quali tranciatrici della pasta ed i tini di coagulazione, comporta l'obbligo di valutare l'entità del rischio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)