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Sez. 4, Sentenza n. 24303 del 05/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 231737 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Rumori dannosi - Esposizione - Rischio - Obblighi del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2005-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231737-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti per l'esposizione a rumore e, quale titolare della posizione di garanzia, è tenuto a adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo tale rischio sfruttando i progressi compiuti dalla tecnica in questo campo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)