Sez. 4, Sentenza n. 24303 del 05/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 231737 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Rumori dannosi - Esposizione - Rischio - Obblighi del datore di lavoro.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti per l'esposizione a rumore e, quale titolare della posizione di garanzia, è tenuto a adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo tale rischio sfruttando i progressi compiuti dalla tecnica in questo campo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)