diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10722 del 24/09/1998 Ud. (dep. 12/10/1998) Rv. 211742 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO | Aggravante di cui all'art. 8, comma secondo, del d.p.r. n. 309/1990 - Quantitativo "ingente" - Riferimento, per la determinazione, alle dosi singole ricavabili dalla sostanza - Esclusione - Riferimento al parametro delle dosi medie giornaliere - Necessità.
Stato
decisa il 1998-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211742-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO

Nella valutazione dei fatti relativi a illeciti commerci di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80, secondo comma, del predetto decreto, deve ritenersi "ingente" quella quantità che, collocandosi fra i livelli più elevati della scala delle grandezze ponderali, sia idonea a saturare una vasta area di mercato per un apprezzabile periodo di tempo. Per esprimere tale giudizio deve aversi riguardo non al criterio della "dose singola", bensì a quello della "dose media giornaliera" (Fattispecie in cui si trattava di 81 grammi di eroina pura, destinati al consumo della città di Bari. La S.C. ha escluso che potesse ravvisarsi la sussistenza dell'aggravante sia perché il quantitativo non poteva, di per sè, ritenersi ingente, sia perché da esso potevano ricavarsi circa ottocento dosi medie giornaliere e non quattromila dosi singole).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)