diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8637 del 14/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205971 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Reati - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Nozione di "ingente quantità" - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205971-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, il termine "ingente", utilizzato dal legislatore per definire la quantità di stupefacenti posta a fondamento dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, indica un livello molto elevato della scala dei valori di quantità, ma non il vertice massimo di tali valori esprimibile con ben altre e più appropriate aggettivazioni (quali, ad esempio, "enorme", "smisurato", "spropositato"): ne consegue che debbono considerarsi "ingenti" quelle quantità che abbiano la potenzialità' di provocare la diffusione del consumo di stupefacenti in misura molto ampia tale da soddisfare il fabbisogno di un numero molto elevato di consumatori per un periodo prolungato. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente ravvisato la sussistenza dell'aggravante in parola, in relazione a quantità di hashish misurabili in quintali, e certamente superiori a diecimila dosi giornaliere).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)