Sez. L, Sentenza n. 8094 del 04/06/2002 (Rv. 554872 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Sentenza di primo grado - Inesatta indicazione del nome di una parte - Errore materiale - Configurabilità - Conseguenze - Correzione anche di ufficio da parte del giudice di appello - Ammissibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO
L'inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione integra semplicemente un errore materiale. Ne consegue che ad esso può porre rimedio, anche di ufficio, il giudice di appello che, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere - dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali come evidenziato dalla precisazione, contenuta nell'art. 287 cod. proc. civ., secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali è la mancata proposizione dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)