Sez. 1, Sentenza n. 11458 del 24/07/2003 (Rv. 565550 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti - Procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Limiti - Provenienza dalla parte della inesatta indicazione - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO
L'inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l'erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce; né a tal fine rileva che siffatta erronea iscrizione sia stata determinata dall'erronea indicazione fattane dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio. (Principio espresso in relazione a sentenza dichiarativa della paternità naturale; nella specie erano errate le indicazioni concernenti la data di nascita del figlio - 30 ottobre 1984 anziché 28 ottobre 1984 - e il luogo di nascita del figlio e del padre, al primo essendo stato attribuito il luogo di nascita del secondo e viceversa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)