Sez. 4, Sentenza n. 24355 del 13/12/2002 Cc. (dep. 05/06/2003) Rv. 225533 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Esclusione del diritto alla riparazione nel caso di computo ai fini dell'espiazione di una pena definitiva - Rilevanza delle forme di espiazione - Affidamento in prova - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, anche l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, è equiparabile ad altre modalità di espiazione della pena per le quali è escluso il diritto alla riparazione a norma dell'art. 314, comma quarto, cod.proc.pen., poiché la norma nell'escludere tale diritto nei casi in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo. (Fattispecie in cui il diritto alla riparazione è stato escluso in quanto il periodo di custodia cautelare era stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva, anche se era in corso di espiazione con il regime di affidamento in prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)