Sez. 2, Sentenza n. 1920 del 16/02/1993 (Rv. 480943 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario | Ambito di applicazione.
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario
Lo speciale procedimento, previsto dalla legge 13 giugno 1942 n. 794 per la determinazione della misura del compenso spettante al patrono di un giudizio civile (nei confronti del cliente, o anche della parte avversa nel caso di definizione transattiva del giudizio), non è applicabile quando si controverta in ordine alla sussistenza del credito del legale, con la conseguenza che, in questa ultima ipotesi, la trattazione e la decisione della lite devono avvenire con il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)