Sez. 2, Sentenza n. 8446 del 03/09/1997 (Rv. 507499 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Eccezione di compensazione proposta in sede di rito sommario - Pronuncia del tribunale con ordinanza - Natura del provvedimento e conseguenze - Ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Impugnazione con i mezzi ordinari di gravame - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Nel procedimento instaurato, in tema di liquidazione dei compensi spettante ad un avvocato, ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, il rito camerale e la conseguente decisione del tribunale, resa con ordinanza non impugnabile (e, perciò, ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.), costituiscono istituti processuali di "ius singulare" (attesi la non appellabilità del provvedimento terminale del giudizio e l'eccezionale deroga al principio del doppio grado di giurisdizione), applicabili, per l'effetto, sol che l'oggetto della controversia rimanga rigorosamente limitato alla determinazione (alla stregua delle tariffe) della misura del compenso spettante al legale, con la conseguenza che l'introduzione, da parte del cliente, di altro e parzialmente diverso "thema decidendum", quale quello conseguente ad una eccezione di compensazione, impedisce la prosecuzione del procedimento con il detto rito semplificato, mentre la eventuale pronuncia (ciononostante) resa dal tribunale riveste, a tutti gli effetti, carattere di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, e non più con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1302, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)