Sez. 5 - , Sentenza n. 11814 del 18/06/2020 (Rv. 658039 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Prescrizione decennale ex art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 - Fondamento - Eccezione di prescrizione - Natura - Interpretazione costituzionalmente orientata - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve; un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20 com. 6, Legge 28/09/1998 num. 337 art. 1 com. 1 lett. M
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)