Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019 (Rv. 653462 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione cartella esattoriale – Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 – Conseguenze – Termine di prescrizione breve – “Conversione” ex art. 2953 c.c. – Esclusione – Subentro dell'Agenzia delle entrate – Prescrizione decennale ex art. 20, comma 6, d. lgs. n. 112 del 1999 – Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20 com. 6, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)