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Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 06/07/1966 (Rv. 323413 - 01)

ARBITRATO - LODO - CASI DI NULLITA - IRRITUALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323413-01

ARBITRATO - LODO - CASI DI NULLITA - IRRITUALE - CONSEGUENZE.*

Nell'arbitrato libero od irrituale - col quale e conferito mandato a terzi di intervenire per il regolamento di interessi negoziali di altri soggetti con efficacia, per questi vincolante - il compromesso esaurisce la sua efficacia per l'impossibilita di raggiungere il proprio scopo, sia che resti ineseguito dagli arbitri nominati ed accettanti, sia che i medesimi rendano un responso nullo (nella specie il lodo fu emesso da due dei tre arbitri, essendosi il terzo rifiutato di partecipare alle sessioni deliberative). Caducandosi, in tale ipotesi, la promessa di 'stare alla decisioné degli arbitri (anche nel senso traslato di attenderne la decisione per lo eventuale Esercizio della tutela giurisdizionale rispetto al caso concreto), i singoli compromittenti, salvo che non si mettano d'accordo per la rinnovazione del compromesso irrituale, ben possono richiedere al giudice la Determinazione giudiziale dell'elemento negoziale gia rimesso all'apprezzamento degli arbitri. Ed il giudice adito non puo, dichiarata la nullita del lodo, rimettere le parti, anche se richiestone da alcune di esse, dinanzi agli stessi arbitri perche emettano un nuovo lodo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)