Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 03/07/1998 (Rv. 516931 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Pronuncia parziale - Conseguenze - Nullità del lodo - Condizioni e limiti.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
In tema di arbitrato irrituale, il principio secondo il quale l'omessa pronuncia su tutte o parte delle questioni sottoposte all'esame degli arbitri si inquadra nello schema della nullità del negozio che, in virtù delle intese pregresse, avrebbe dovuto comporre la controversia, può trovare applicazione, ne caso di decisione soltanto parziale, solo in seguito al positivo accertamento della circostanza che le parti abbiano, in concreto, considerato come determinante del consenso la definizione della controversia deferita agli arbitri nella sua interezza, al punto che esse non si sarebbero affatto indotte al compromesso nella prospettiva di una definizione meramente parziale della lite. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto valida la decisione parziale di un collegio arbitrale in considerazione del tenore letterale della clausola compromissoria, che adombrava la possibilità di tale tipo di pronuncia, e del comportamento delle parti, che non avevano fornito agli arbitri la documentazione occorrente alla decisione delle ulteriori questioni oggetto della controversia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)