Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 28/07/1975 (Rv. 376980 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - PLURALITA DI CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - UNANIMITA - NECESSITA - CREDITORI INTERVENUTI TEMPESTIVAMENTE E CREDITORI INTERVENUTI TARDIVAMENTE - DISTINZIONE - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - PLURALITA DI CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - UNANIMITA - NECESSITA - CREDITORI INTERVENUTI TEMPESTIVAMENTE E CREDITORI INTERVENUTI TARDIVAMENTE - DISTINZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 629, primo comma, cod proc civ, affinche abbia luogo la Estinzione del processo esecutivo che non sia ancora giunto all'aggiudicazione ovvero all'assegnazione definitiva, occorre che rinunzino agli Atti non solo il creditore pignorante, ma anche i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. La chiara lettera della norma non fa distinzione tra creditori che siano intervenuti tempestivamente (cioe non oltre la prima udienza fissata per la autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, come stabilisce l'art 525 cod proc civ) e creditori intervenuti tardivamente, richiedendo, come unica condizione, che si tratti di creditori muniti di titolo esecutivo e, quindi, tutti interessati allo svolgimento ed alle sorti del processo. (V 116/72, mass n 355843; 2050/68, mass n 334160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)