Sez. 3, Sentenza n. 2126 del 21/05/1977 (Rv. 385852 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO INTERVENUTI TARDIVAMENTE - POTERI.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO INTERVENUTI TARDIVAMENTE - POTERI.*
I creditori intervenuti nell'esecuzione muniti di titolo esecutivo hanno facolta di provocare singoli Atti di esecuzione ancorche intervenuti tardivamente, come si desume dalla norma contenuta nello art 629 cod proc civ, che richiede per l'Estinzione del processo esecutivo la rinuncia del creditore pignorante e di tutti quelli muniti di titolo esecutivo. (Conf 2922/75, mass n 376980; (Conf 116/72, mass n 355843; (Conf 1663/69, mass n 340610; (Conf 2050/68, mass n 334160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 528, Cod. Proc. Civ. art. 565, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)