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Sez. 3, Sentenza n. 2050 del 20/06/1968 (Rv. 334160 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO- PRESUPPOSTI - FACOLTA DEI CREDITORI TARDIVAMENTE INTERVENUTI.*
Stato
decisa il 1968-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334160-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO- PRESUPPOSTI - FACOLTA DEI CREDITORI TARDIVAMENTE INTERVENUTI.*

Dalla disposizione dell'art. 629 cod.proc.civ. che prevede la Estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli Atti da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti, si desume che anche questi ultimi hanno facolta di provocare singoli Atti di esecuzione, ancorche siano intervenuti tardivamente. Infatti non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere di una procedura esecutiva per la mancata rinunzia di un creditore tardivamente intervenuto se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 526, Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)