Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25818 del 21/12/2010 (Rv. 615859 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE | Portata - Attitudine al giudicato - Esclusione - Efficacia - Mera preclusione di fatto - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione del decreto della corte d'appello emesso ex art. 22 legge fallim. dopo la riforma del d.lgs. n. 169 del 2007 - Inammissibilità - Reiterabilità dell'istanza di fallimento - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE
Il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, confermi o revochi il decreto di rigetto di una istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 22 legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è privo di attitudine al giudicato, né ha natura decisoria, essendo configurabile una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere ed allo stato d'insolvenza del debitore e non precludendo la presentazione di un nuovo ricorso nei medesimi sensi di quello respinto sin dal primo grado; pertanto, avverso tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)