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Sez. U, Ordinanza n. 26181 del 07/12/2006 (Rv. 593412 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decisione - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593412-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, che non ha attitudine al giudicato ed è quindi privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. Ne consegue che anche il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo, lo confermi o lo revochi, avendo valore ed effetti non diversi dal decreto che surroga, non è impugnabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)