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Sez. 1, Sentenza n. 23478 del 10/11/2011 (Rv. 620432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Istanza di fallimento - Rigetto - Decreto emanato in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Motivazione del rigetto per l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il decreto con cui la corte di appello rigetti il reclamo avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza di fallimento emesso dal tribunale, in quanto inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato in ordine all'esistenza del credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore e alla sussistenza dello stato d'insolvenza, è privo di carattere decisorio e definitivo e non è, pertanto, impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il rigetto dell'istanza di fallimento trovi giustificazione in un elemento formale incontrovertibile e non suscettibile di mutamento, quale l'avvenuta cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese a seguito del trasferimento della sede all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)