Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 32 del 1967
Massime (2)
Massima n. 4553
- Delegazione legislativa
- Termine
- Computo a mesi
- Applicabilità dell'art. 155 del cod. proc. civile
- Fattispecie
- D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini ed aceti
- Tardiva emanazione rispetto al termine fissato con legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991
- Esclusione
- Infondatezza della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della tardiva emanazione rispetto al termine di tre mesi fissato al Governo per l'esercizio del potere delegato della legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre successivo, è infondata. E ciò in quanto, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio - che trova espressione precipua nell'art. 155 del c.p.c. - secondo cui se il termine è fissato a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, il termine di tre mesi, avendo avuto inizio nella fattispecie il giorno 12 novembre 1964, ebbe compimento nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, ossia il 12 febbraio dell'anno successivo.
Norme impugnate
- art. 155 c.p.c.
- d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
- legge 9 ottobre 1964, n. 991
Parametri
- art. 76 Cost.
Massima n. 4554
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
- Asserito contrasto con l'art. 73 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, è manifestamente infondata essendo stata già risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967, e non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi di illegittimità idonei a modificare la predetta pronuncia.
Norme impugnate
- legge 9 ottobre 1964, n. 991
- d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
Parametri
- art. 73 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bertolli Angelo, iscritta al n. 241 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.
Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 nel procedimento penale a carico di Bertolli Angelo, il Tribunale di Casale Monferrato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.
:
Secondo il Tribunale, la regola generale dies a quo non computatur in termino non sarebbe applicabile al caso in questione, in quanto il primo giorno di entrata in vigore della legge non si presenterebbe come dies a quo, ma come primo giorno utile per avvalersi delle facoltà delegate. Per quanto quel Giudice non lo dica espressamente, il suo pensiero è chiaro nel senso che, dovendosi computare nel termine il giorno 12 novembre 1964, la scadenza dei tre mesi, assegnati dalla legge delega, si sarebbe verificata il giorno 11 febbraio 1965 e non il giorno 12 dello stesso mese, data in cui è stata emanata la legge delegata.
La Corte osserva che è esatto che fin dal primo giorno il Governo avrebbe potuto esercitare la delega; ma ciò non significa che nel computo dei termini si potesse decampare dalle regole generali valevoli per tale computo: regole che, non rientrando in questo caso nelle eccezioni previste dalle leggi, non possono essere disattese.
Tali regole, che trovano espressione precipua nell'art. 155 del Codice di procedura civile, sono nel senso che se il termine è a giorni o ad ore, nel computo si escludono il giorno e l'ora iniziali; se il termine è a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. Il che significa, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio, che il termine di tre mesi, avendo avuto inizio il giorno 12 novembre 1964, data di entrata in vigore della legge delega, ebbe compimento, secondo il calendario, nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, cioè il 12 febbraio dell'anno successivo.
La seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, Con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze