Sez. 1, Sentenza n. 1530 del 27/02/1996 (Rv. 496049 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Esistenza di vizi o di difformità nell'opera eseguita - Garanzia relativa - Sussistenza - Committente convenuto per il pagamento del compenso - Eccezione di inadempimento - Proponibilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 cod.civ. Inoltre il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)