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Sez. 2, Sentenza n. 8033 del 19/07/1993 (Rv. 483215 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - Esecuzione dell'opera - In genere | Redazione del progetto di un'opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo di esecuzione dell'opera stessa - Rifiuto del compenso al professionista da parte del committente - Liceità ex art. 1460 cod. civ..
Stato
decisa il 1993-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483215-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - Esecuzione dell'opera - In genere

Poiché l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio "inadimplenti non est adimplendum", ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un'opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui deve essere eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)