Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 27/05/1997 (Rv. 504728 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Disciplina della decadenza ex art. 2226 cod. civ. - Sua applicabilità alla prestazione d'opera intellettuale - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
L'art. 2226 cod. civ., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; essa infatti ha per oggetto - pur quando si estrinsechi, come nel caso della redazione di un progetto di costruzione da parte di un ingegnere, in una cosa visibile quale il progetto medesimo - la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come invece per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti. Il complesso di grafici, disegni, e calcoli rappresenta, infatti, solo il "corpus mechanicum" in cui essa prestazione intellettuale si estrinseca onde essere utilizzata dal committente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)