Sez. 2, Sentenza n. 1700 del 13/05/1976 (Rv. 380465 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - DEROGABILITA CON CONVENZIONI PRIVATE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - DEROGABILITA CON CONVENZIONI PRIVATE - ESCLUSIONE.*
Le norme sulle distanze tra fabbricati, contenute nelle norme d'attuazione del piano regolatore di Roma, approvato con RD n 981 del 1931, convertito nella legge n 355 del 1932, modificato dalla legge n 444 del 1955, essendo ispirate ad un interesse generale, piu ampio di quello tutelato dall'art 872 cod civ, non sono derogabili da convenzioni private. (V 4116/74, mass n 372744; (V 1169/71, mass n 351298; (Conf 634/72, mass n 356690; (Conf 945/70, mass n 346391; (Conf 2459/65; (Conf 1369/64; (contra 1151/63; (contra 1745/62; (contra 1535/48).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 CORTE COST., Legge 24/03/1932 num. 355 CORTE COST., Legge 10/05/1955 num. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)