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Sez. L, Sentenza n. 5116 del 09/09/1988 (Rv. 459883 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE UNILATERALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - CONSEGUENTE ESONERO DELL'IMPRENDITORE DALLA OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459883-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE UNILATERALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - CONSEGUENTE ESONERO DELL'IMPRENDITORE DALLA OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - CONDIZIONI.*

L'inutilizzabilità della prestazione lavorativa, per giustificare la sospensione della medesima con esonero dell'imprenditore dallo Obbligo di corrispondere la retribuzione, deve essere radicale ed assoluta, non imputabile a fatto dell'imprenditore stesso, né prevedibile né evitabile, e quindi non riferibile assolutamente a carenza di programmazione, di previsione e di organizzazione oppure a mere difficoltà, pur persistenti, di mercato. (V 4658/83, mass n 429546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)