Sez. L, Sentenza n. 4658 del 09/07/1983 (Rv. 429546 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - EFFICACIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE TRA LAVORATORI E INPS - PERIODO ANTECEDENTE DETTO PROVVEDIMENTO E SUCCESSIVA REVOCA DI QUEST'ULTIMO - DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - EFFICACIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE TRA LAVORATORI E INPS - PERIODO ANTECEDENTE DETTO PROVVEDIMENTO E SUCCESSIVA REVOCA DI QUEST'ULTIMO - DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Alla stregua della normativa sugli interventi per la garanzia del salario, estesi anche a casi di mere difficoltà economiche dello imprenditore, le cause giustificative dell'integrazione salariale - pur non costituendo, in genere, ipotesi di impossibilità sopravvenuta, unica causa idonea, secondo il diritto comune, a liberare l'imprenditore dall'Obbligo di pagare la retribuzione - sono ad essa equiparate, a condizione, peraltro, che intervenga e permanga il relativo provvedimento autorizzativo (avente natura di accertamento costitutivo), che segna il sorgere del rapporto previdenziale diretto tra il lavoratore posto in cassa integrazione e l'i.N.P.S., rispetto al quale l'imprenditore stesso, ormai liberato dall'Obbligo retributivo, assume la figura di adiectus solutionis causa. La disciplina del diritto comune trova, invece, applicazione sia in ordine al periodo compreso tra la domanda di ammissione alla integrazione salariale e la relativa autorizzazione, con la conseguenza che per tale periodo il datore di lavoro non è esonerato dall'Obbligo retributivo ove la causa giustificativa dell'integrazione non configuri un'ipotesi di vera e propria impossibilità sopravvenuta parziale (art. 1256 cod. civ.), sia nell'ipotesi di successiva revoca dell'autorizzazione per inadempimento dell'imprenditore agli obblighi a lui incombenti, nel qual caso - come in quello di (illegittimo) ricorso alla sospensione fuori dei casi previsti - il datore di lavoro è tenuto non solo alla integrale retribuzione ma anche al risarcimento del danno per il ritardato pagamento, atteso che l'Obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 164 del 1975 (corresponsione di una somma equivalente all'integrazione non percepita) sanziona solo l'omessa o tardiva presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione in caso di sussistenza delle condizioni che ne avrebbero permesso l'accoglimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)